Contratto ospedalieri, le tensioni sui fondi accessori si trasferiscono ai Tar

Contratto ospedalieri, le tensioni sui fondi accessori si trasferiscono ai Tar

In questi dieci anni di vuoto contrattuale, a volte le Asl hanno tagliato troppo sulle voci stipendiali dei dipendenti, e soprattutto dei dirigenti medici. Un esempio interessa le quote del fondo di posizione (fondi accessori) che andavano decurtate solo per una parte e non per l'intero.

 Così almeno hanno sentenziato i tribunali aditi da alcuni medici, che rivendicavano una lettura della legge 122/2010 diversa da quella operata dalle Ausl. A seguito di queste sentenze in Veneto si riaccende un focolaio di tensione tra medici ospedalieri ed aziende sanitarie. L'Anaao Assomed regionale ha depositato in data odierna al TAR di Venezia10 ricorsi contro nove aziende sanitarie (1 Dolomiti, 2 Marca Trevigiana, 4 Veneto Orientale, 6 Euganea, 8 Berica, 9 Scaligera, AOU di Padova, AOUI di Verona e IOV) e Arpa Veneto dopo il silenzio rigetto di queste Ulss di fronte alla richiesta di prendere visione ed estrarre copia "della documentazione, in primis le delibere del direttore generale, sulla costruzione dei fondi contrattuali di posizione, particolari condizioni di lavoro (disagio) e risultato della Dirigenza del Ruolo Sanitario" .

La richiesta, indirizzata a tutte le aziende sanitarie venete, è rivolta a verificare se fra il 2010 e il 2018 sia stato correttamente decurtato il fondo contrattuale di posizione fissato dal contratto e se le Asl abbiano informato su come applicassero il taglio.Secondo il decreto legge 78 del 2010 convertito nella legge 122 dello stesso anno, articolo 9 comma 2 bis, tra il 2011 e il 2013 i fondi destinati al trattamento accessorio non possono superare l'importo versato nel 2010 e i loro importi si riducono automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio.Per operare la riduzione, il raffronto viene fatto sul personale presente al 2010. Con circolare n. 12 del 15 aprile 2011 il Ministero dell'Economia aggiungerà che le risorse attinte dai tagli sono quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa come fissate dal contratto nazionale.

I sindacati medici, Anaao Assomed in testa, da sempre sostengono che per la legge 122, la decurtazione per il fondo di posizione è solo a carico della quota parte afferente alla retribuzione accessoria, in media pari a circa il 30% dell'intero fondo di posizione. Tuttavia, nella maggioranza delle Asl, il calcolo sul fondo di posizione è stato fatto non su una parte ma sull'intero fondo di posizione: anche sul restante 70%. Questi tagli si sono ripetuti dopo il 2013: la Finanziaria 2014 all'articolo 456 li ha riconfermati a tutto il 2014 e dal 2015 continuano per un importo "pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo". 

Il 20 ottobre 2017 una prima sentenza del Tribunale di Cuneo diede ragione ad alcuni medici ospedalieri cuneesi. Ora sempre da Torino la sentenza 131 di Corte d'Appello del 4 marzo 2019, dà ragione ai medici appellanti condividendo l'interpretazione di Anaao Assomed Piemonte, secondo cui la decurtazione stipendiale si applica solo sulla parte accessoria del fondo di posizione e non sul fondo tutto. Per inciso, a seguito di questa divergenza i medici si sono visti decurtare dalle Asl somme molto più alte di quelle richieste dal legislatore. E il taglio continua, a svantaggio non solo del singolo medico ma anche dell'ammontare del fondo di posizione.

A seguito della sentenza, Anaao Assomed in Veneto ha deciso di verificare se tutte le Aziende regionali abbiano proceduto ad una corretta applicazione della decurtazione stabilita dall'art. 9, comma 2-bis del decreto legge. «Fin qui solo quattro Aziende (ulss 3 Serenissima, Ulss 5 Polesana, Ulss 7 Pedemontana, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie) hanno messo a disposizione tutta la documentazione», scrive Adriano Benazzato Segretario regionale pro tempore Anaao Assomed. Di fronte al silenzio delle altre aziende decorsi i 30 giorni previsti dalla legge 241/90 sull'accesso ai documenti amminostrativi, «non potendo attendere oltre, pena la decadenza dall'azione», si è arrivati al ricorso al Tar.

Mauro Miserendino

by Doctor 33; 29 luglio 2019.
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